Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Chieti e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania a decorrere dalla data del loro insediamento.